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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025‑2026

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria

  • I docenti di ruolo assunti dall’a.s. 2022/2023 e precedenti: domanda provinciale o interprovinciale
  • I docenti neoassunti in ruolo nell’a.s. 2023/2024 e 2024/2025: domanda provinciale
  • I docenti neoassunti in ruolo nell’a.s. 2023/2024 e 2024/2025, se rientranti nelle deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92: domanda interprovinciale
  • I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 2023/2024 e in ruolo dal 2024/2025, se rientranti nelle deroghe oppure se in soprannumero/esubero: domanda provinciale o interprovinciale
  • I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 2024/2025, salvo confermata disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe.

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia e per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

E’ possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • provinciale (nella provincia in cui si è titolari)
  • interprovinciale (in una provincia diversa da quella di titolarità)

Le preferenze esprimibili per la scuola dell’infanzia e primaria sono fino a 20, fino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.Si possono esprimere preferenze puntuali (singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).

La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • docenti in esubero nella provincia;
  • docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti;
  • docenti restituiti ai ruoli;
  • docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio;
  • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero;
  • docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato;
  • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera;
  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno,;
  • docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
Per quanto non riportato nelle suddette indicazioni si consiglia un'attenta lettura  dell’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028.

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