Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria
- I docenti di ruolo assunti dall’a.s. 2022/2023 e precedenti: domanda provinciale o interprovinciale
- I docenti neoassunti in ruolo nell’a.s. 2023/2024 e 2024/2025: domanda provinciale
- I docenti neoassunti in ruolo nell’a.s. 2023/2024 e 2024/2025, se rientranti nelle deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92: domanda interprovinciale
- I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 2023/2024 e in ruolo dal 2024/2025, se rientranti nelle deroghe oppure se in soprannumero/esubero: domanda provinciale o interprovinciale
- I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nell’a.s. 2024/2025, salvo confermata disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia e per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
E’ possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- provinciale (nella provincia in cui si è titolari)
- interprovinciale (in una provincia diversa da quella di titolarità)
Le preferenze esprimibili per la scuola dell’infanzia e primaria sono fino a 20, fino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.Si possono esprimere preferenze puntuali (singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- docenti in esubero nella provincia;
- docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti;
- docenti restituiti ai ruoli;
- docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio;
- docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero;
- docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato;
- docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera;
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno,;
- docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
Per quanto non riportato nelle suddette indicazioni si consiglia un'attenta lettura dell’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028.
